AVVISI RELATIVI ALLE RESPONSABILITÀ DEL VETTORE:
Attenzione: il testo dell'avviso riportato di seguito è richiesto per la conformità alle normative dell'Unione Europea, ma non costituisce una descrizione completa di tutte le responsabilità spettanti al vettore aereo né può essere usato come riferimento per eventuali richieste di danni. Le uniche responsabilità spettanti al vettore aereo sono quelle previste dalle leggi in vigore. Il termine "Vettore aereo europeo" indica tutti i vettori aerei muniti di regolare licenza, in accordo al Regolamento dell'Unione Europea (CEE) N. 2407/92.
Responsabilità del vettore aereo relativamente a passeggeri e bagagli
Questo avviso fornisce un riepilogo delle disposizioni in materia di responsabilità a cui i vettori aerei europei devono attenersi ai fini della conformità con le leggi dell'Unione Europea e con la Convenzione di Montreal.
Danni in caso di decesso o infortunio
Non sono previsti limiti finanziari in caso di decesso o infortunio dei passeggeri. I danni fino a 113 100 SDR (pari a circa 110.000 Sterline) dovranno essere immediatamente corrisposti dal vettore aereo, senza alcun diritto a ricorrere in appello. Se i danni superano questa cifra, il vettore aereo potrà ricorrere in appello per dimostrare che il danno in questione non è dovuto a negligenza o che comunque non può essere ritenuto responsabile.
Anticipi
In caso di decesso o infortunio dei passeggeri, il vettore aereo dovrà corrispondere agli aventi diritto un anticipo che copra le spese immediate. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'individuazione della persona avente diritto al pagamento dei danni. In caso di decesso, l'anticipo deve essere pari ad almeno 16 000 SDR (circa 13.000 Sterline).
Ritardi arrecati ai passeggeri In caso di ritardo, il vettore è ritenuto responsabile salvo nel caso in cui abbia adottato tutte le possibili misure per evitare tale danno o nel caso in cui fosse impossibile prendere alcuna misura per prevenirlo. La responsabilità per i ritardi arrecati ai passeggeri non potrà essere superiore a 4.694 SDR (pari a circa 4.600 Sterline).
Ritardi nella consegna dei bagagli
In caso di ritardata consegna del bagaglio, il vettore aereo sarà ritenuto responsabile salvo nel caso in cui abbia adottato tutte le possibili misure per evitare tale danno o nel caso in cui non fosse possibile prendere alcuna misura per prevenirlo. La responsabilità in caso di ritardata consegna dei bagagli non potrà essere superiore a 1.288 SDR.
Distruzione, smarrimento o danneggiamento del bagaglio
Il vettore aereo è ritenuto responsabile in caso di distruzione, smarrimento o danneggiamento del bagaglio, fino ad un massimo di 1.288 SDR. In caso di bagaglio registrato al check in, il vettore aereo sarà sempre tenuto a rimborsare il danno, salvo nei casi in cui il bagaglio era effettivamente difettoso. Per quanto riguarda il bagaglio a mano, il vettore aereo sarà tenuto a rimborsare il danno solo in caso di effettiva colpa.
Incremento del massimale
I passeggeri possono richiedere di incrementare il massimale presentando una dichiarazione specifica al check-in e pagando una sovratassa.
Reclami relativi ai bagagli
Il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione del bagaglio devono essere immediatamente segnalati dal passeggero. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro 7 giorni per il bagaglio registrato al check in o entro 21 giorni in caso di ritardata consegna, a partire dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del cliente.
Responsabilità dei vettori aerei che trasportano passeggeri per conto proprio o di terzi
In caso di voli gestiti da vettori aerei diversi dalla compagnia aerea responsabile del volo, i passeggeri possono presentare richiesta di risarcimento ad entrambe le compagnie aeree. Il nome o il codice riportati sul biglietto sono quelli della compagnia aerea che ha in gestione il volo.
Limiti di tempo Eventuali azioni legali devono essere intraprese entro due anni dalla data di arrivo o della data di arrivo presunta del volo.
Riferimenti
I principi di base che regolano quanto descritto in precedenza sono contenuti nella Convezione di Montreal del 28 maggio 1999, recepita con il Regolamento europeo (CE) n. 2027/97 (modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002) e dalle leggi nazionali dei singoli paesi membri. NOTA: le responsabilità dei vettori aerei comunitari sono disciplinati dalla Convenzione di Montreal del 1999 e dal Regolamento europeo (CE) n. 2027/97, modificato dal Regolamento n. 889/2002. easyJet Airline Company Limited e easyJet Switzerland S.A. sono da considerarsi vettori aerei comunitari ai sensi dei citati regolamenti. La Convenzione di Montreal può limitare la responsabilità dei vettori in caso di decesso o infortunio dei passeggeri ein caso di distruzione, smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna dei bagagli. Nei paesi in cui tali regolamenti non sono validi, verrà applicata, nei limiti previsti dalle clausole contrattuali del vettore aereo comunitario, la Convenzione di Varsavia del 1929 (ed eventuali emendamenti applicabili), che può limitare le responsabilità del vettore in caso di decesso o infortunio del passeggero e in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio.