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Avviso sui diritti del passeggero in caso di ritardo o cancellazione del volo e negato imbarco

Questo avviso contiene informazioni importanti sui tuoi diritti stabiliti dal regolamento Europeo (EC) N. 261/2004 / l’Air Passenger Rights e i Regolamenti 2019 della Licenza degli organizzatori di viaggi aerei (Emendamento) (Uscita UE) e si applica a te in caso di:

  • il passeggero ha una prenotazione confermata per un volo operato da easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH o easyJet Switzerland S.A. acquistata a una tariffa disponibile direttamente o indirettamente al pubblico; e
  • il volo è in partenza da un aeroporto situato nel Regno Unito o in un paese europeo; o
  • il volo è in partenza da un aeroporto situato in un altro paese non europeo verso un aeroporto situato nel territorio del Regno Unito o di un paese europeo soggetto alle disposizioni del Trattato, salvo nel caso in cui il passeggero abbia ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nell’altro paese in questione; e
  • il passeggero si è presentato al check-in e all’imbarco con una prenotazione confermata, prima del termine ultimo per il check-in del volo (vedere i nostri Termini e condizioni) o come diversamente disposto (eccetto in caso di cancellazione del volo).

 

Ritardo del volo

Qualora easyJet possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato rispetto all’orario di partenza previsto di oltre 2 ore, in caso  di tratte aeree pari o inferiori a 1500 km, o di oltre 3 ore, in caso di tratte aeree in Europa superiori a 1500 km e per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 km e 3500 km, o di oltre 4 ore o per tratte aeree superiori a 3500 km, il passeggero godrà dei diritti stabiliti nella Sezione 3(a) e (c).

Se il volo ha subito un ritardo di almeno 5 ore, il passeggero avrà diritto al rimborso di tale volo qualora decidesse di non volare alle condizioni stabilite nella Sezione 2(a) e (b).

Se il volo è stato posticipato al giorno successivo all’orario di partenza inizialmente previsto del volo, il passeggero godrà dei diritti stabiliti nella Sezione 3(a), (b) e (c), ove applicabili.

Nell’eventualità in cui il volo abbia subito un ritardo di oltre 3   ore rispetto all’arrivo previsto, il passeggero godrà dei diritti della Sezione 1, salvo quando il ritardo sia dovuto a circostanze.

eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli, quali, in via puramente esemplificativa, controllo del traffico aereo, condizioni meteorologiche, disordini civili, allarmi terroristici e ragioni di sicurezza, scioperi e carenze impreviste in materia di sicurezza del volo.

 

Cancellazione del volo

In caso di cancellazione del volo, il passeggero godrà dei diritti stabiliti nelle Sezioni 2 e 3. Potrà inoltre avere diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi della Sezione 1 SALVO quando:

  • il passeggero è stato informato della cancellazione almeno 2 settimane prima della partenza prevista; o
  • il passeggero è stato informato della cancellazione nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza prevista e gli è stato offerto un volo alternativo che gli consente di partire non più di 2 ore prima della partenza prevista e di raggiungere la sua destinazione finale meno di 4 ore dopo l’arrivo previsto; o
  • il passeggero è stato informato della cancellazione meno di 7 giorni prima della partenza prevista e gli è stato offerto un volo alternativo che gli consente di partire non più di 1 ora prima della partenza prevista e di raggiungere la sua destinazione finale meno di 2 ore dopo l’arrivo previsto; o
  • la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche adottando tutte le misure ragionevoli, quali, in via puramente esemplificativa, controllo del traffico aereo, condizioni meteorologiche, disordini civili, allarmi terroristici e ragioni di sicurezza, scioperi e carenze impreviste in materia di sicurezza del

 

Negato imbarco

Se ti è stato negato l’imbarco involontariamente, dopo esserti presentato/a come richiesto al check-in e all’imbarco in tempo, potresti avere diritto ai diritti di cui alle sezioni 1, 2 e 3. Tale evenienza non si applica se ci sono stati validi motivi per negarti l’imbarco.


1. Recht op compensatie

Il tuo volo è stato cancellato? Ti è stato negato l’imbarco involontariamente?

Il volo del passeggero ha subito un ritardo che ha comportato l’arrivo almeno 3 ore dopo l’orario di arrivo inizialmente previsto?

In tal caso, il passeggero avrà diritto al seguente risarcimento:

  • EUR 250 in caso di tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
  • EUR 400  in caso di tratte aeree in Europa superiori a 1500 km e per tutte le tratte aeree comprese tra 1500 km e 3500 km;
  • EUR 600 in caso di altre tratte aeree pari o superiori a 3500 km.

Ti preghiamo di notare che il rimborso sarà ridotto del 50% qualora easyJet sia in grado di offrirti un volo alternativo per la tua destinazione finale, a condizione che arrivi:

  • entro 2 ore dall’ora di arrivo inizialmente prevista del volo per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
  • entro 3 ore dall’ora di arrivo inizialmente prevista del volo per tutte le tratte aeree europee comprese tra 1500 km e 3500 km; o
  • entro 4 ore dall’ora di arrivo inizialmente prevista del volo per tutte le altre tratte aeree.

Si noti che la compensazione è dovuta esclusivamente nel caso in cui la causa del ritardo o della cancellazione sia attribuibile a ragioni diverse da circostanze straordinarie.

Il nostro team analizzera’ i nostri sistemi per confermare il suo diritto alla compensazione. Per favore visita http://www.easyjet.com/it/aiuto/imbarco-e-volo/ritardo-e-cancellazioni per ulteriori informazioni.

2. Diritto a rimborso o a imbarco su un volo alternativo

Il tuo volo è stato cancellato o ti è stato negato l’imbarco? In tal caso, puoi anche ottenere:

  • (a) il rimborso del volo cancellato; o
  • (b) il rimborso per la parte o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; o
  • (c) l’imbarco, in condizioni di trasporto comparabili, su un volo alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile; o
  • (d) l’imbarco, in condizioni di trasporto comparabili, su un volo alternativo verso la destinazione finale, a una data successiva a scelta del passeggero, in base alla disponibilità di posti.

Il volo del passeggero ha subito un ritardo di oltre 5 ore e il passeggero ha scelto di rinunciare al viaggio? Il passeggero ha diritto al rimborso nei termini descritti al punto a) sopra.

 

3. Diritto ad assistenza

Il tuo volo è stato ritardato di 3 ore o più (o di 2 ore se la distanza del tuo volo era pari o inferiore a 1.500 km) o cancellato, o ti è stato negato l’imbarco involontariamente? In tal caso hai diritto a:

  • (a) a pasti e bevande in rapporto alla durata dell’attesa;
  • (b) alla sistemazione in albergo e al trasporto tra l’aeroporto e l’albergo, ove si rendano necessari uno o più pernottamenti;
  • (c) a due chiamate telefoniche o messaggi via telex o posta elettronica.

Il volo del passeggero ha subito un ritardo o è stato cancellato prima del suo arrivo in aeroporto senza preavviso? Il  passeggero  avrà diritto a quanto elencato ai punti a), b) e c), ove applicabili.

Il passeggero ha dovuto posticipare il suo volo di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza inizialmente previsto del volo a causa  di ritardo o imbarco su un volo alternativo? In tal caso, avrà diritto a quanto elencato al punto b).

Nel caso improbabile in cui easyJet non sia in grado di fornire le forme di assistenza descritte in questo paragrafo, easyJet

rimborserà al passeggero le spese di entità ragionevole sostenute dietro presentazione di richiesta di rimborso attraverso il sito Internet (https://www.easyJet.com/it/spese) o scrivendo a easyJet Customer Services, Hangar 89, London Luton Airport, LU2 9PF. È richiesta la presentazione delle ricevute dettagliate delle spese sostenute. Si noti che non sarà effettuato alcun rimborso per bevande alcoliche.

L’Organismo nazionale preposto è l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), con sede in Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, Italia, contattabile ai seguenti recapiti: Tel. +390644596-1 ; Mail: cartadiritti@enac.gov.it; Sito: http://www.enac.gov.it. Ulteriori dettagli su tale Organismo sono disponibili su: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en

Se si desidera effettuare un reclamo,  rivolgersi al  nostro  team di Servizio Assistenza Clienti che può essere contattato compilando il Modulo di contatto di easyJet disponibile su: https://www.easyJet.com/it/aiuto/contattaci/contatta

A far data dal 28 febbraio 2023, il Passeggero che, a fronte della presentazione del reclamo di cui sopra, sia rimasto insoddisfatto del riscontro ricevuto da easyJet, ovvero questo non sia pervenuto nel termine di 30 giorni , è tenuto ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità per l’eventuale successiva azione giudiziale. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere promosso dinanzi al servizio di conciliazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”), attraverso la piattaforma ConciliaWeb, ovvero dinanzi ad altro organismo ADR iscritto nella lista di cui all’art. 141-decies, comma 1, del Codice del Consumo, entro un anno dalla presentazione del reclamo. Il Passeggero potrà reperire maggiori informazioni circa le modalità di svolgimento della conciliazione accedendo al sito web dell’ART e consultando il relativo Regolamento disponibile al seguente link https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2023/02/All.-A-delibera-n.-21_2023_signed-1.pdf.

Il Passeggero può altresì ricorrere alla piattaforma online per la risoluzione delle dispute della Commissione Europea, attraverso il modulo digitale disponibile sul Sito web della Commissione Europea (sito esterno, il link si apre in una nuova finestra). Il ricorso a tale modalità di risoluzione alternativa delle controversie non è tuttavia idoneo a garantire il rispetto della condizione di procedibilità per l’eventuale successiva azione giudiziale; pertanto, qualora la predetta procedura abbia esito insoddisfacente, il Passeggero sarà comunque tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al precedente paragrafo, prima di ogni eventuale azione giudiziale.

Maggiori informazioni sulle nostre procedure di reclamo sono disponibili su: http://www.easyJet.com/it/termini-e-condizioni

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